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La Gazzetta del Mezzogiorno 23.07.2010

PUGLIA, 70 CONSIGLIERI PERCHÉ LA MATEMATICA NON È UN’OPINIONE

  di DOMENICO LENZI*

     *Già professore di Fondamenti di Matematica e Logica nell’Università del Salento

     Dopo l’ultima sentenza del Tar di Torino in merito alle elezioni regionali svoltesi in Piemonte, pare che si stia diffondendo il criterio secondo cui debbano essere i Tribunali Amministrativi a determinare la composizione dei Consigli regionali e anche – come nel caso piemontese – i relativi governatori. In vero, il Tar del Piemonte non solo ha giudicato «a posteriori» inammissibili due liste che hanno appoggiato il governatore Roberto Cota, ma ha considerato non più assegnabili a Cota i voti a lui conferiti per il solo effetto dei consensi conquistati dalle due liste citate (in mancanza di voto disgiunto attribuito ad altro candidato presidente), senza che ci fosse l’attribuzione allo stesso di un voto esplicito.

   In definitiva, dato che Roberto Cota ha conseguito 9.372 voti in più di Mercedes Bresso, qualora 9.373 o più schede di quelle liste (che hanno ottenuto complessivamente 14.980 consensi) non fossero più conteggiabili a favore di Cota, la Bresso lo sopravanzerebbe di almeno 1 voto ed egli perderebbe la presidenza.

   IL CASO DEL PIEMONTE -Tuttavia va rilevato che, al momento della consultazione elettorale, le due liste di cui si parla erano regolarmente presenti sulle schede. Perciò avendo il voto a esse attribuito una doppia valenza, in assenza di voto disgiunto, ed essendo tale voto da considerarsi anche come attribuito al candidato presidente, non si capisce perché debba decadere anche questa seconda valenza di quel vo t o.

   E veniamo al caso pugliese. Un mio articolo del 28 maggio u.s. veniva pubblicato su questo giornale col titolo «Ecco perché i seggi alla regione resteranno 70»; e lì ne spiegavo i fondamenti logico/normativi, coerenti con lo Statuto regionale (del 2004) e con la Legge elettorale (del 2005) di Puglia.

   Ora, il polverone sollevato recentemente dalla decisione del Tar di Bari di adire la Corte Costituzionale, in riferimento ad alcuni ricorsi di aspiranti consiglieri – i quali pretendono che il numero dei membri del Consiglio regionale sia portato a 78 in base all’applicazione del cosiddetto Tatarellum anche per la parte riguardante il premio di governabilità – mi vede costretto a tornare sull’argomento.

   In vero, lo Statuto regionale pugliese, all’art. 24, recita: «Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri […]. D’altro canto, la Legge elettorale pugliese all’art. 3 (numero dei consiglieri regionali) recita testualmente: «Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto […].»

   Ebbene, se pure è comprensibile (ce provo! dicono a Roma) – ma non giustificato – che taluni aspiranti-consiglieri facciano ogni tentativo per conseguire il loro scopo, non è assolutamente accettabile che altre persone, nonostante il ruolo di responsabilità ricoperto, ricorrano a dichiarazioni opinabili e gravemente offensive nei riguardi dell’Ufficio Centrale Regionale per le elezioni regionali, del tipo (leggo su un giornale): «[…] l’Ufficio Centrale Regionale per le elezioni regionali […] con un’opzione di politica del diritto fortemente manipolativa, aveva modificato il sistema elettorale regionale (sic!) […] ed in via retroattiva aveva privato lo stesso del meccanismo del doppio premio di maggioranza già sancito   dalla legge regionale per mezzo dell’esplicito rinvio al vecchio «Tatarellum» (ma dove sta scritto? n.d.r.), impedendo l’applicazione della cosiddetta «quota di governabilità» e la conseguente estensione del numero dei consiglieri regionali da 70 a 78.

   NUMERI NON CHIACCHIERE -Orbene, se le cose stessero veramente come è stato affermato, non si capirebbe perché il Tar abbia ravvisato la necessità di rivolgersi alla Corte Costituzionale; il Tar avrebbe dovuto accogliere il ricorso senza alcuna ombra di dubbio, rientrava nei suoi doveri.

   Però le cose non stanno come si è scritto. In realtà, la Legge elettorale pugliese all’art. 1 (Recepimento) recita: «[…] 2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario; questo è il Tatarellum, n.d.r.), con le successive modificazioni e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

   Questi sono i fatti: rinvii, recepimenti e applicazioni di altre leggi, debbono essere compatibili (cioè, non in contrasto) con la Legge elettorale pugliese. E 78 è in contrasto con 70; la matematica non è un’opinione! Un modo corretto di far giornalismo richiederebbe che fossero riportati soprattutto questi fatti e non solo le chiacchiere interessate di qualcuno.

 

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