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Il Corriere della Sera 16.07.2010 Qualche domanda sulla giustizia (e sarebbe gradita una risposta) · di PIERO OSTELLINO Poiché — sulla cosiddetta P3 — non so che cosa abbiano in mano imagistrati inquirenti, né ho capito granché da quello che ne pubblicano i giornali, segnalo due lettere di miei lettori. Sollevano interrogativi non (tanto) sul merito della vicenda — che, per parte mia, lascio volentieri al giudizio della magistratura—(quanto) sul metodo, che è, poi, ciò che dovrebbe interessarci come cittadini di uno Stato di diritto. Al riguardo, mi piacerebbe che qualcuno «del ramo» — a cominciare dal procuratore Grasso, ma anche da docenti di diritto, avvocati, legislatori, e quant’altri— intervenisse per chiarirci le idee che, al momento, lo confesso, almeno per quanto mi riguarda, sono piuttosto confuse. Il primo lettore riporta una dichiarazione di Piero Grasso alla Stampa sulla P3: «Oggi sembra di assistere alla presenza di una rete criminale in cui c’è uno scambio di favori talmente complicato che non rientra nei nostri modelli giuridici, in particolare nel nostro modello di reato di corruzione. Pertanto, i giudici sono costretti a ricorrere a reati associativi per ricostruire il reticolo criminale da cui si origina uno scambio di favori e privilegi». Poi, il lettore così commenta: «Quello che dice il procuratore Grasso mi ricorda un principio fondamentale della legislazione sovietica ovvero quello dell’analogia, o interpretazione estensiva. Secondo questo principio, se è compiuto un atto non previsto dal codice ma configurabile come reato in base alla coscienza socialista e rivoluzionaria, il giudice lo può perseguire per analogia con altri reati. La procedura in questo caso conta più del diritto oggettivo. Che vuol dire che questa presunta nuova corruzione non rientra nei modelli giuridici? O è un reato di corruzione o non lo è. Si può obiettare: ma il giudice non fa altro che richiedere un aggiornamento del codice. Infatti è così che avviene: l’applicazione rivoluzionaria, cioè arbitraria, del codice prelude poi a una fase normativa dalla quale però non verrà mai escluso il principio dell’interpretazione estensiva». Il secondo lettore scrive: «L’art. 118 delle disposizioni di attuazione della legge di riforma del codice di procedura civile (L. n. 69/2009) dispone che, nella sentenza, "dev’essere omessa ogni citazione di autori giuridici". È invece previsto l’esclusivo riferimento "a precedenti conformi", cioè alla (sola) giurisprudenza. Di conseguenza, la menzione di ogni opinione degli studiosi di diritto è ora vietata per legge in tale sede e viene pertanto da chiedersi a cosa mai essi più servano, così come le Università, se i risultati dei loro studi non sono utilizzabili nel momento applicativo del diritto. Questo monumento dell’autoreferenzialità dei giudici è, tra l’altro, enormemente violativo di ogni principio liberale (posso fondare una decisione su ogni principio di diritto, se essa è motivata). Né è dato comprendere come questa norma possa conciliarsi con l’art. 21 della Costituzione, parte iniziale, perché, evidentemente, il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e lo scritto" non esiste più, se della parola e dello scritto, cioè delle opinioni (dei giuristi), è vietato l’utilizzo. Ne deriva anche una curiosa inversione dei rapporti fra dottrina e giurisprudenza, poiché, a quanto sinora si sapeva, è la prima a preparare la seconda, non viceversa. Con l’ulteriore difficoltà di capire cosa mai possano essere i "precedenti conformi" nel variegato mondo dell’italica giurisprudenza (se i precedenti sono difformi, cosa faccio? Ne cito, secondo scelta arbitraria, l’uno o l’altro?). Senza considerare che nel sistema giuridico italiano, al contrario d’altri, il precedente giurisprudenziale non ha alcun valore vincolante e dunque anche tale principio risulta stravolto. La norma in questione fa anche strame dell’art. 101 della Costituzione, secondo il quale "i giudici sono soggetti solo alla legge". Non quindi all’interpretazione precedente che della legge sia stata data (appunto la giurisprudenza). Peraltro neppure si può capire come la giurisprudenza possa evolversi se è bloccata dall’utilizzo referenziale dei "precedenti"». Chiudo, confidando nella speranza di avere una qualche rassicurazione che la «certezza del diritto» non è solo una mia fissazione di vecchio liberale, ma stia anche a fondamento del pensiero di chi legifera, giudica, insegna, in questo nostro stralunato Paese. |