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Sole24ore : 29/01/2005

SANITÀ Una circolare delle Entrate chiarisce il regime fiscale che deve essere applicato ai diversi casi di prestazioni

Esenzione Iva soltanto per diagnosi e cure

Nessun beneficio per le perizie e il rilascio di certificati sullo stato di salute per un utilizzo amministrativo

L'esenzione Iva va riconosciuta solo alle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute. Non torna, invece, applicabile alle perizie mediche e a quelle prestazioni effettuate nell'esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell'istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l'entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un'azione giurisdizionale in relazione ad errori medici. Lo stabilisce la circolare n. 4 del 28 gennaio con la quale l'Agenzia delle entrate nel recepire due sentenze del 20 novembre 2003 della Corte di giustizia europea, detta una mappa completa per le prestazioni mediche esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 18) del Dpr n. 633/72.
Prestazioni di medicina legale. Secondo la circolare l'esenzione Iva va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. Sono invece escluse dall'esenzione e vanno assoggettate ad Iva le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute.

Cause di servizio, commissione mediche e patenti di guida. Non possono godere dell'esenzione gli accertamenti effettuati dall'Inail per il riconoscimento o meno di "cause di servizio" presentate da lavoratori dipendenti, né le prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensioni di invalidità. Sono invece esenti le prestazioni rese dalle Commissioni mediche locali che hanno il compito di valutare l'idoneità alla guida dei soggetti disabili, nonché le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità.
Medici di famiglia. Sono esenti le prestazioni rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone (certificati di esonero dalla educazione fisica, invio di minori in colonie o comunità). Sono invece imponibili ad Iva con l'aliquota ordinaria del 20% le prestazioni di natura peritale come ad esempio la certificazione per assegno di invalidità.
Luoghi di lavoro. Le prestazioni rese dal medico per la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro sono esenti perchè la salute del lavoratore va tutelata quale bene giuridico primario.
Chirurgia estetica e prestazioni intramoenia. Anche le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da Iva in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.

 

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