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Sole24ore : 29/01/2005 SANITÀ Una circolare delle Entrate chiarisce il regime fiscale che deve essere applicato ai diversi casi di prestazioni Esenzione Iva soltanto per diagnosi e cure Nessun beneficio per le perizie e il rilascio di certificati sullo stato di salute per un utilizzo amministrativo L'esenzione Iva va riconosciuta
solo alle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella
misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute. Non
torna, invece, applicabile alle perizie mediche e a quelle prestazioni
effettuate nell'esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di
certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine
dell'istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle dirette ad
ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami medici eseguiti al
fine di quantificare l'entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o
al fine di intentare un'azione giurisdizionale in relazione ad errori medici. Lo
stabilisce la circolare n. 4 del 28 gennaio con la quale l'Agenzia delle entrate
nel recepire due sentenze del 20 novembre 2003 della Corte di giustizia europea,
detta una mappa completa per le prestazioni mediche esenti ai sensi
dell'articolo 10, n. 18) del Dpr n. 633/72. Cause di servizio, commissione
mediche e patenti di guida. Non possono godere dell'esenzione gli accertamenti
effettuati dall'Inail per il riconoscimento o meno di "cause di servizio"
presentate da lavoratori dipendenti, né le prestazioni rese dalle commissioni
mediche di verifica in relazione alle istanze di pensioni di invalidità. Sono
invece esenti le prestazioni rese dalle Commissioni mediche locali che hanno il
compito di valutare l'idoneità alla guida dei soggetti disabili, nonché le
ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a
soggetti non affetti da disabilità. |